11.01.12 Proroga obbligo della sostituzione dei dispositivi di apertura porte lungo vie di esodo non marcati CE
E' stato pubblicato nella G.U. n. 299 del 24.12.2011 il Decreto 6 dicembre 2011 che proroga di due anni, a partire dal 18 febbraio 2011, l’ obbligo di sostituzione dei dispositivi di apertura porte lungo vie di esodo non marcati CE.
Il decreto introduce solamente un nuovo termine temporale per la sostituzione dei dispositivi in oggetto senza marcatura CE e NON abroga le disposizione del DM 3 novembre 2004); l’obiettivo è garantire la sicurezza, intervenendo laddove necessario per garantire l’adeguatezza del prodotto, sfruttando l’anno e poco più che ci separa dal nuovo termine per la programmazione e l’implementazione di tutti gli interventi necessari.
La nuova data limite per la sostituzione dei dispositivi di apertura in oggetto è il 18 febbraio 2013.
Da tener presente, inoltre, che:
- i dispositivi di apertura emergenza per le porte lungo le vie di esodo devono essere conformi alla UNI EN 179;
- i dispositivi di apertura antipanico per le porte lungo le vie di esodo devono essere conformi alla UNI EN 1125;
- i dispositivi sopracitati installati nelle nuove porte lungo le vie di esodo devono essere marcati CE dal 2005.
Si allega alla presente il testo della G.U. n. 299 del 24.12.2011 con il Decreto 6 dic. 2011.









